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Disposizioni in materia di Cremazione e Dispersione delle Ceneri

“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”


Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001

Art. 1.(Oggetto)

“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

Il Senato della Repubblica in data 7 Marzo 2001 ha approvato in via definitiva la nuova legge quadro sulla cremazione. La principale novità riguarda la possibilità di disperdere le ceneri derivanti dalla cremazione, in luoghi circoscritti e secondo specifiche procedure. Altra innovazione di grande portata la nuova possibilità per i famigliari di curare direttamente la conservazione dell’urna cineraria.
Testo approvato dal Senato della Repubblica il 07/03/2001. Nuove disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri: Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n.285 del 10/09/1990). Norme in materia di cremazione:.

Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n.285 del 10/09/1990).

Norme in materia di cremazione
Articolo 79
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto .

Conservazione e dispersione delle ceneri

Le urne cinerarie sono abitualmente conservate in appositi cellari nei Cimiteri per favorire il culto della memoria.
La legge 30 marzo 2001 n.130 ha anche introdotto la possibilità di disperdere le ceneri in natura o di affidarle a congiunti per la conservazione al di fuori delle aree cimiteriali . E’ in emissione il Regolamento applicativo . In attesa l’urna contenente le ceneri può essere depositata presso il Tempio Crematorio o il Cimitero.

Codice Deontologico

Il Codice Deontologico a cui anche la nostra società ha volontariamente aderito tutela e garantisce la professionalità e la correttezza del servizio a supporto dell’utenza e delle imprese che vi aderiscono.

Cremazione

Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 7 marzo 2001. Art. 1 – (Oggetto)
La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri. Art. 2 – (Modifiche all’articolo 411 del Codice Penale)
All’articolo 411 del Codice Penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni”.

Art. 3 – (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;

g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Art. 4 – (Modifica all’articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

Al primo comma dell’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: “almeno duecento metri dai centri abitati” sono inserite le seguenti: “, tranne il caso dei cimiteri di urne”.

Art. 5 – (Tariffe per la cremazione)

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all’interno dei cimiteri.

Art. 6 – (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 5, comma 2.

Art. 7 – (Informazione ai cittadini)

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 8 – (Norme tecniche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.
Codice Deontologico

Art. 1 – Imprese di Onoranze Funebri: Ai fini del presente Codice Deontologico si considerano Imprese di Onoranze Funebri quelle a carattere privato, regolarmente inquadrate secondo le disposizioni vigenti ed in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste per l’espletamento dell’attività in tutte le sue fasi organizzative, esecutive ed amministrative ed in tal senso attrezzate allo scopo.
Art. 2 – Servizi Funebri: Le Imprese di Onoranze Funebri devono garantire servizi decorosi e applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

Art. 3 – Informazioni alla clientela: Le Imprese di Onoranze Funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di forniture e prestazioni che possono mettere a sua disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte. Le Imprese di Onoranze Funebri debbono fornire altresì ai committenti informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso.

Art. 4 – Pubblicità: La pubblicità delle Imprese di Onoranze Funebri sulla loro attività, sui servizi che sono in grado di offrire e sui prezzi relativi, deve essere chiara e semplice. Non sono coerenti con l’attività svolta forme di pubblicità sensazionali, mendaci o indecorose.

Art. 5 – Ordinativi dei servizi: Di regola l’ordinativo del servizio funebre comprende l’elenco delle prestazioni ed i prezzi relativi, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall’impresa funebre, al momento in cui viene conferito l’incarico, oppure, nel caso che ciò non fosse possibile, non appena lo sarà, prima del giorno del funerale. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte, di regola e comunque sempre a richiesta del committente, le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Qualunque altra spesa non specificata o non preventivabile e che si renda improrogabile per il perfezionamento del servizio medesimo, deve essere autorizzata dal committente anche in forma verbale e l’ordinativo, se richiesto, va integrato. Il rilascio dei documenti fiscali a seguito del pagamento deve osservare puntualmente le disposizioni di legge previste al riguardo.

Art. 6 – Condotta professionale: La scelta dell’impresa funebre deve essere una libera e assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione al presente Codice Deontologico. In particolare: solo i responsabili delle Imprese Funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato, potranno trattare con gli interessati al funerale per presentare i propri servizi; è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all’impresa funebre e corrispondere mance o compensi a terzi, affinché acquisiscano funerali alle Imprese; si dovrà altresì evitare di corrispondere mance o ricompense agli esecutori dei servizi; non è corretto alla luce del presente Codice, intervenire con offerte, preventivi o altri atti acquisitori del servizio, successivamente all’affidamento del servizio stesso ad altra impresa da parte del committente.

Art. 7 – Sede dell’impresa: La negoziazione degli affari inerenti l’espletamento dell’attività di Onoranze Funebri deve avvenire esclusivamente nella sede dell’impresa funebre. E’ ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori da detta sede, solo nel caso in cui il committente lo richieda espressamente. Qualora le Amministrazioni di Ospedali o Enti assistenziali istituissero con proprio provvedimento una sede per agevolare la predisposizione dei servizi funebri, tale sede dovrà essere a disposizione di tutte le imprese operanti in zona, senza preclusioni o discriminazioni.

Art. 8 – Istruzioni al personale: Le regole contenute nel presente Codice Deontologico debbono essere portate a conoscenza anche del personale abilitato alla trattazione degli affari con i committenti, informandoli contemporaneamente anche delle sue dirette responsabilità e conseguenze in caso di inosservanza.

Art. 9 – Controllo: Per assicurare il rispetto dei principi e delle regole del presente Codice, nonché per dirimere le controversie che dovessero insorgere tra le imprese firmatarie in ordine all’asserita violazione al Codice stesso, è costituita presso la FENIOF una Commissione Arbitrale i cui membri sono fra quelli eletti dall’Assemblea Generale.

Art. 10 – Commissione di Controllo: La Commissione Arbitrale, ai fini dell’adempimento dei compiti di cui al precedente articolo, interviene su richiesta di un’impresa del settore firmataria del presente Codice o su istanza di qualsiasi cittadino che abbia interesse diretto nei fatti in contestazione ovvero di un’associazione dei consumatori. L’intervento deve concernere fatti specifici e la Commissione deve esaminare e decidere in ordine esclusivamente a tali fatti specifici. La Commissione può, con decisione presa a maggioranza, adottare i seguenti provvedimenti: a) invitare un’impresa firmataria a cessare da un dato comportamento; b) censurare un comportamento, specificando la norma del Codice violata, con lettera inviata a tutte le imprese firmatarie; c) disporre, nei casi di particolare gravità, ovvero nei casi di recidiva o di persistenza in comportamenti già censurati che siano resi pubblici nei modi ritenuti più idonei, i provvedimenti di cui alla lettera b); d) invitare l’impresa, nel caso di istanza o doglianze dei clienti, ad adottare i provvedimenti all’uopo più consono; e) annullare la validità dell’adesione dell’impresa al presente Codice con la perdita di tutti i benefici che esso può per essa comportare. I suindicati provvedimenti possono essere adottati anche congiuntamente. La Commissione Arbitrale può inoltre emettere lodi arbitrali a norma del vigente Codice di Procedura Civile, quando ne sia formalmente richiesto dalle parti. La Commissione può altresì, d’ufficio o su richiesta di una o di tutte le parti, tentare la riconciliazione in via amichevole di controversie che dovessero insorgere fra le imprese firmatarie, in ordine al rispetto delle norme del presente Codice.

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Organizziamo con discrezione e cortesia servizi funebri completi operando 24 ore al giorno festivi compresi.

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